
Le operazioni di confezionamento ed innesco delle cariche, di caricamento dei fori da mina, di brillamento delle mine (sia a fuoco che elettrico) e di eliminazione delle cariche inesplose devono essere effettuate esclusivamente da personale munito della licenza di fochino (Decreto del Presidente della Repubblica 19/03/1956, n. 302, art. 27).
L'utilizzo delle mine è regolamentato dal Capitolo V dell'Allegato B del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635.
Inoltre, in caso di utilizzo di mine in cave e miniere, trova applicazione il Decreto del Presidente della Repubblica 09/04/1959, n. 128.
Per svolgere l'attività è necessario ottenere la licenza rilasciata dal SUAP come previsto dal Punto 3 del Capitolo V dell'Allegato B del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635.